Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 2 del presente articolo.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;

          b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro

 

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26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».